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L'Albo Professionale

L'Albo Professionale è un registro dove vengono archiviati tutti i nominativi delle persone che, secondo le norme di legge, possono esercitare la libera professione.

Il Collegio dei Periti Industriali ha il compito di tenere aggiornato l’Albo degli iscritti, sorvegliare sull’esercizio della libera professione denunciandone gli abusi alla Procura della Repubblica, fissare i contributi per le spese del Collegio e procedere disciplinarmente nei confronti degli iscritti.

Ogni elaborato presentato dal professionista perito industriale a privati, Enti ed uffici, dovrà essere autenticato con l’apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il perito industriale che ha firmato l’elaborato possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione all’Albo.

Il timbro recherà il nome e cognome del professionista ed il numero corrispondente all’ordine cronologico dell’iscrizione all’Albo.

L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato al quale possono accedere i periti industriali che:

  • abbiano prestato, per almeno 18 mesi, attività tecnica subordinata con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma
  • abbiano prestato un periodo di pratica della durata di 18 mesi presso un professionista iscritto all’Albo da almeno 5 anni e che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante.

Estratto dalla legge 25 aprile 1938-XVI n. 897
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1938, n. 152

Art. 1 - Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari, ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2 - Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Art. 7 - Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri. La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo previsto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

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