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Specializzazione Edilizia

Il Perito Industriale per l'Edilizia può svolgere quanto indicato nell’art.16 del Regolamento professionale (sub art. 16 cit.) e nell’apposita Tariffa professionale (L. 12 marzo 1957 e successive modifiche). Queste mansioni si possono sinteticamente elencare come segue: progettazione, anche strutturale, di costruzioni civili, commerciali, industriali, di carattere sportivo, rurali, stradali, ferroviarie, acquedotti, fognature, edifici pubblici, ecc… direzione dei lavori delle opere elencate al punto precedente, rilievi di stabili ed opere edilizie, rilievi topografici, operazioni catastali riguardanti sia il catasto fondiario che il catasto edilizio urbano, operazioni tavolari (frazionamenti fondiari, frazionamenti in condominio di edifici, costituzione di servitù, ecc…), pareri e perizie estimative, consulenza tecnica giudiziaria.

 

Competenze
Il perito industriale con specializzazione nell’edilizia, se è in possesso dei requisiti e/o delle abilitazioni previste dalla legge, può inoltre svolgere: - consulenza tecnica giudiziaria in qualità di consulente del Giudice (Consulente Tecnico d’Ufficio); - gli adempimenti di cui alla L. 818/84 (prevenzione incendi); - gli adempimenti di cui al D.L. 494/96 (sicurezza negli ambienti di lavoro). E’ inoltre riconosciuta al professionista in questione la possibilità di svolgere l’attività di progettazione di impianti edilizi plurimi, sempre che gli stessi - singolarmente considerati - siano uguali e rientranti nelle competenze di cui all’art.16 R.D. 275/29. Può svolgere qualsiasi attività progettuale relativa all’edilizia, anche oltre le suddette limitazioni, se il progetto venga firmato da un ingegnere o da un architetto con la formula “per presa visione”.

Il perito industriale edile non può, invece, svolgere l’attività di studio, progettazione e direzione delle opere di miglioramento fondiario (Pret. Gorizia, 28 giugno 1996), appartenendo tale competenza specificatamente ai dottori agronomi e forestali, ex art.2, L. 10 febbraio 1992, n. 152 (sub. art. 16 R.D. 274/1929). Inoltre, vi sono da segnalare ulteriori informazioni riguardo all’attività de qua. Proprio di recente, infatti, a seguito di una diatriba risolta dinanzi al Consiglio di Stato, al Perito Industriale edile è stato riconosciuto il diritto di partecipare alla stima per la determinazione del prezzo del patrimonio immobiliare pubblico di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 6/4PS/30712, intitolata "Criteri di assegnazione delle unità immobiliari ad uso abitativo e di determinazione dei canoni" (interpretata dalla pubblica amministrazione emanante, in un primo tempo a sfavore della categoria, di poi - con nota del 12 novembre 1997, n° prot. 4PS/31634 - riconoscendo la competenza in questione, dando luogo alla cessazione della materia del contendere).

Inoltre, sempre a seguito di impugnativa, al perito industriale edile è stata riconosciuta la possibilità di partecipare agli interventi per i quali è possibile concedere contributi statali ai fini della realizzazione di impianti di prevenzione e di sicurezza del predetto patrimonio culturale, specificandoli in quelli di installazione, di integrazione e di adeguamento (T.A.R. Lazio, sez. Roma 25 settembre 1997 che ha sospeso la Circolare del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali n. 2249 del 22 maggio 1997 di attuazione ed esecuzione del D.L. 6 maggio 1997, n. 117 concernente “Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale”, che ’dimenticava’ di menzionare i Periti Industriali quali competenti alla realizzazione delle opere de quibus).

 

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